COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ASSOCIAZIONI DEI COMMERCIALISTI 17.07.2017

 ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

L’Agenzia delle Entrate si concede sette mesi per pubblicare chiarimenti e dà dieci giorni agli intermediari per adeguarsi

Roma, 17 luglio 2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì 14 luglio 2017 la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, contenente chiarimenti in ordine all’applicazione degli Studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.

Nella premessa si fa anche riferimento ai decreti emanati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze nel dicembre 2016. Alcuni di questi chiarimenti riguardano le metodologie di calcolo degli studi di settore per l’anno d’imposta 2016, il cui pagamento era previsto il 30 giugno  e il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Ci si chiede come si possa pretendere che una circolare di ben trentotto pagine che, di fatto, arriva sulle scrivanie dei colleghi già pressati dalla mole di lavoro delle dichiarazioni oggi 17 luglio, possa essere letta, studiata e applicata correttamente in pochissimi giorni lavorativi.

Oltre alla perplessità (quando non è indignazione) che suscita il rilascio di istruzioni concernenti scadenze oramai superate, occorre sottolineare l’assoluta mancanza di previsione della non applicazione dello 0,40% per i versamenti tardivi, se non altro quale segno di riconoscimento al contribuente e al suo intermediario della possibilità di adeguarsi alle modifiche introdotte con la dovuta precisione e professionalità.

Stremati da questo continuo stillicidio di comunicazioni e modifiche in dirittura d’arrivo, che non fanno che rallentare ulteriormente il lavoro degli studi dei commercialisti, già oberati di scadenze e pressati dalla mole delle pratiche, chiediamo al Ministero dell’Economia e delle Finanze un immediato intervento che, in considerazione di quanto esposto, conceda uno spostamento dei termini per il versamento dell’imposta da parte di soggetti sottoposti agli Studi di Settore.

Allo stesso Ministero chiediamo, ancora una volta, una regola certa e definita per legge, che stabilisca una volta per tutte un tempo congruo tra l’inserimento di un aggiornamento o di una modifica operativa da parte dell’Agenzia e la sua applicazione da parte degli operatori. Tale norma, peraltro già prevista dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, ancora una volta ignorato, assicurerebbe il corretto svolgimento del lavoro dei professionisti, che ora è di fatto in balìa dei tempi lunghissimi che l’Agenzia delle Entrate si concede per comunicare, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, aggiornamenti o modifiche che mettono a rischio il lavoro di mesi.

Vincenzo De Maggio 

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

 Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

 Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

 Amelia Luca

Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

 Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

 Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

 

Comunicato Stampa Congiunto 17.07.2017

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dalle Associazioni nazionali del coordinamento.

Ansa Professioni 17.07.2017 – Associazioni Commercialisti

IlSole24Ore 18.07.2017 – Associazioni Commercialisti

Italia Oggi 18.07.2017 – Coordinamento Associazioni

FiscoPiù 18.07.2017 – Associazioni Commercialisti

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 12.07.2017 – TREGUA FISCALE DI AGOSTO, RISCHIA DI ESSERE SOLO UN MIRAGGIO

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

 TREGUA FISCALE DI AGOSTO, IL RISCHIO E’ CHE SIA SOLO UN MIRAGGIO

 Roma, 12 luglio 2017

A partire dal prossimo 24 luglio l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che provvederà a comunicare agli intermediari le irregolarità riscontrate nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013, attraverso il canale Entratel.

Considerato che, di norma, il termine entro il quale occorre fornire chiarimenti di tale natura all’Agenzia, per evitare contestazioni e le conseguenti sanzioni, è di 30 giorni, è facile prevedere che i professionisti intermediari, che dovranno utilizzare per rispondere alle segnalazioni di irregolarità l’applicativo “In.Te.S.A.”,  si troveranno alle prese con le richieste del Fisco nel pieno di quella che dovrebbe essere la tregua fiscale del mese di agosto.

Il timore è dunque che questa tregua fiscale, una delle novità del calendario 2017, che prevede la sospensione dal 1 agosto al 4 settembre di tutti i termini e le scadenze riguardanti documenti e pagamenti di natura fiscale, resti solamente sulla carta e si aggiunga così alle tante riforme  annunciate come ispirate ad una semplificazione ed ammodernamento del sistema fisco e la cui attuazione, invece, troppo spesso delude e rivela fino in fondo la loro inadeguatezza.

Occorre poi considerare che, come ogni anno, il mese di luglio concentra un susseguirsi di scadenze, tra le quali c’è anche quella legata all’invio del modello 770 ordinario e semplificato, adempimento che le Associazioni nazionali del coordinamento hanno più volte, nell’ambito delle loro proposte per una riorganizzazione del sistema fiscale, chiesto addirittura di eliminare per la sua inutilità, o quantomeno di spostarne la scadenza al 30 settembre, considerato che ciò non determina alcuna conseguenza sotto il profilo del gettito erariale.

Anche quest’anno, auspicando che una ridefinizione del calendario fiscale ne preveda quanto prima l’eliminazione, le Associazioni dei commercialisti chiedono che sia disposto un tempestivo provvedimento di proroga dell’adempimento dell’invio telematico del modello 770 al 30 settembre.

Chiedono altresì che l’avvio dell’attività di segnalazione ai professionisti intermediari delle irregolarità nell’attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2013, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia opportunamente posticipata al mese di settembre.

Vincenzo De Maggio  

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

 Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

 Amelia Luca

Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

 Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

 Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

Comunicato Stampa Congiunto 12.07.2017

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli relativi alla nota congiunta diffusa dalle Associazioni nazionali del coordinamento.

Ansa Professioni 12.07.2017 – Scadenze fiscali

IlSole24Ore 13.07.2017 – Scadenze fiscali

Italia Oggi 13.07.2017 – Scadenze fiscali

FiscoPiù 13.07.2017 – Scadenze fiscali

ITALIA OGGI 08.07.2017 – IL PRESIDENTE CUCHEL REPLICA ALL’ANCL

Lo scorso 7 luglio il Presidente dell’ANC Marco Cuchel ha indirizzato al Direttore di Italia Oggi una lettera per replicare alle affermazioni del Presidente dell’Associazione Consulenti del Lavoro ANCL contenute nell’articolo pubblicato nell’ambito della pagina redazionale a cura della stessa associazione.

LETTERA INTEGRALE A FIRMA DEL PRESIDENTE CUCHEL ANC_Lettera Direttore Italia Oggi

PAGINA REDAZIONALE ANCL Italia Oggi 07.07.2017_Pagina ANCL

La lettera del Presidente Cuchel è stata pubblicata, anche se non integralmente, sul numero di Italia Oggi del giorno 09.07.2017 Italia Oggi 08.07.2017 – Lettera Cuchel

COMUNICATO STAMPA ANC 30.06.2017 – ABUSIVISMO ATTIVITA’ CONSULENZA LAVORO

COMUNICATO STAMPA

 ABUSIVISMO ATTIVITA’ CONSULENZA LAVORO

 Roma, 30 giugno 2017

La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. VI Penale, 21 giugno 2017, n. 30827) riconosce l’inconfutabile principio della natura abusiva dell’attività di consulenza del lavoro svolta da soggetti privi dei requisiti professionali prescritti dalla legge 12/1979. La Corte, infatti, riconosce come colpevole un soggetto che, pur cancellandosi dall’Ordine dei Commercialisti, negli anni ha continuato a svolgere, senza averne titolo,  competenze professionali riservate agli iscritti in albi.

Il Parere formulato dal Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla sentenza in parola (Parere n. 5 del 23.06.2017) è sconcertante e – sostiene Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – il tentativo di stravolgere il senso di una sentenza, il cui reale valore sul piano della lotta all’abusivismo dovrebbe essere condiviso da tutte le professioni ordinistiche, non è accettabile e non può passare sotto silenzio.

Sostenere, come si evince dal Parere della Fondazione Consulenti del Lavoro, che la sentenza della Corte di Cassazione, di fatto, riconosce il diritto all’esercizio degli adempimenti in materia di lavoro solo agli iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro è con tutta evidenza un’affermazione di parte e fuorviante rispetto ai contenuti della norma e della stessa sentenza.

I commercialisti da sempre svolgono, ancor prima dell’introduzione della specifica normativa, l’attività di consulenza in materia di lavoro e con la legge 12/1979 sono riconosciuti, a pieno titolo, tra i soggetti abilitati. Conseguentemente – spiega Cuchel – è a dir poco fantasiosa anche la tesi secondo la quale i consulenti sarebbero i soggetti abilitati mentre gli altri professionisti che la normativa contempla, e tra questi i commercialisti, sarebbero solo soggetti autorizzati.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro evidentemente conosce molto bene i contenuti della legge 12/1979 in forza della quale professionisti quali commercialisti ed avvocati, al pari degli stessi consulenti del lavoro, possono svolgere tutte le attività professionali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. E’ quindi legittimo chiedersi come sia possibile continuare ad avere interpretazioni molto parziali o addirittura prive di fondamento.

Per l’ANC questo caso è solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, di un atteggiamento che, inspiegabilmente, in generale mira a disconoscere il ruolo dei commercialisti in materia di lavoro, con grave penalizzazione di una categoria che nel nostro Paese, giova ricordare, conta oltre 118 mila professionisti e di questi circa 30 mila esercitano regolarmente l’attività professionale di consulenza in ambito di lavoro.

L’ANC – conclude Cuchel – non si stancherà mai di denunciare ogni tentativo di strumentalizzare una norma che, per quanto riguarda l’attività di consulenza lavoro, stabilisce con estrema chiarezza ruoli e competenze. Perché se è vero che può qualificarsi Consulente del Lavoro solo chi è iscritto al relativo ordine professionale, è altrettanto vero che l’esercizio della consulenza in materia di lavoro non è esclusiva dei Consulenti del Lavoro ma compete anche agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ANC – Comunicazione

Comunicato stampa ANC 30.06.2017_Consulenza lavoro

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dall’ANC.

IlSole24Ore 01.07.2017 – Consulenza lavoro

Italia Oggi 01.07.2017 – Consulenza lavoro

FiscoPiù 03.07.2017 – Consulenza lavoro

COMUNICATO STAMPA ANC 13.06.2017 – VIES

COMUNICATO STAMPA

 Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ignora la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla mancata iscrizione al VIES

Roma, 13 giugno 2017

L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento emanato ieri (prot. 110418 del 12/06/2017), ha precisato i criteri di controllo nei riguardi dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, al fine di identificare con maggiore precisione e completezza la veridicità dei dati comunicati in sede di iscrizione al VIES. In caso di riscontro di anomalie, quali la  “presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni”, l’Agenzia si riserva di monitorare attraverso controlli periodici l’attività degli operatori in questione, ma anche, in alcuni casi,  di notificare la cessazione della partita IVA o l’esclusione dal registro VIES, “anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi”.

“Posto che l’ANC da sempre sostiene il rispetto della legalità a tutti i livelli e che non è certo contraria ad una razionale e mirata attività di controllo delle attività di chi opera nel settore fiscale” dichiara il Presidente Marco Cuchel “non possiamo non ricordare all’Agenzia che il VIES deve assolutamente essere eliminato, in quanto, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 09.02.2017, la mancata iscrizione a detto registro non può costituire motivo di esclusione dal regime di non imponibilità nelle cessioni intra UE, se tutti i requisiti sono rispettati dall’operatore”.

“Pertanto l’Agenzia delle Entrate” prosegue Cuchel “piuttosto che concentrarsi su richieste di adempimenti giudicati inutili da un Organismo di giustizia sovranazionale,  dovrebbe affrettare quel processo di semplificazione tante volte annunciato, eliminando il VIES, considerato che la non imponibilità delle cessioni intra UE è subordinata esclusivamente alla sussistenza dei requisiti sostanziali, dettati dalla direttiva n. 2006/112/CE”.

La richiesta di eliminazione del VIES è stata più volte formulata da parte dell’ANC, proprio in forza della Direttiva citata, sia al MEF che all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, non si può che auspicare un provvedimento di totale eliminazione di questo inutile adempimento.

ANC Comunicazione

Comunicato ANC 13.06.2017- Provvedimento AE 110418 – Vies

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dall’ANC.

Ansa Professioni 13.06.2017 – Vies

IlSole24Ore 14.06.2017 – Vies

FiscoPiù 14.06.2017 – Vies

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 09.06.2017

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

 Roma, 9 giugno 2017

Le Associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNICO – UNGDCEC prendono atto che il Presidente Miani, nella sua relazione introduttiva  durante  l’Assemblea degli Ordini, con riferimento agli eventi successivi alla revoca dello sciopero di categoria, concorda con quanto i sindacati ribadiscono da tempo.

I fatti, così come ammesso anche dal Presidente Miani, hanno confermato le preoccupazioni e l’insoddisfazione dei Sindacati e di tutta la categoria verso un MEF che non ha mantenuto la parola e non ha dato seguito alle reiterate richieste di vere semplificazioni; ma anzi ha introdotto adempimenti che  oltre ad essere penalizzanti risultano farraginosi, così come inadeguati risultano i sistemi di invio e ricezione. Un vero fisco machiavellico ed inefficiente.

Le Associazioni, nel ribadire la loro totale autonomia nella funzione di tutela degli interessi degli iscritti, valuteranno tutte le azioni da intraprendere a tutela dei colleghi commercialisti e dei contribuenti per invertire questo status quo, da tempo insostenibile.

Vincenzo De Maggio

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

 Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Amelia Luca

Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

 Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

 Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

Comunicato Stampa Congiunto 09.06.2017

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti il comunicato stampa congiunto diffuso dalle Associazioni nazionali di categoria.

Ansa Professioni 09.06.2017 – Associazioni categoria

IlSole24Ore 10.06.2017 – Associazioni categoria

Italia Oggi 10.06.2017 – Associazioni categoria

FiscoPiù 12.06.2017 – Associazioni categoria

COMUNICATO STAMPA 18.05.2017 – AGENZIA ENTRATE, CHIARIMENTI FUORI TEMPO

COMUNICATO STAMPA ANC

 L’AGENZIA DELLE ENTRATE, FUORI TEMPO MASSIMO, DETTA NUOVE REGOLE

Roma, 18 maggio 2017

Nel corso di un incontro pubblico tenutosi ieri, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Direttore centrale Normativa, Annibale Dodero, ha dichiarato che le deleghe di pagamento con esposti i crediti relativi al bonus Renzi e ai rimborsi 730 non rientrano nell’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, previsto dal D.L. 50/2017 e possono pertanto continuare ad essere trasmesse attraverso i sistemi di home banking.

La dichiarazione sulla palese incongruenza di questo obbligo con la natura dei crediti da compensare  è certamente positiva, anche se limitata alle due fattispecie” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel. “Dobbiamo tuttavia sottolineare che, prima di tutto, la stessa arriva in un contesto non ufficiale e pertanto sarebbe doveroso un atto formale da parte dell’Agenzia che la istituzionalizzasse; in secondo luogo, tale nota arriva a tempo scaduto, cioè dopo il 16 maggio, quando oramai i professionisti e le imprese non possono più avvalersene; in terzo luogo, questo chiarimento pone un’eccezione alla norma contenuta nel D.L. 50/2017 e, pertanto, è assolutamente necessario che vi sia un intervento legislativo  a modificarne il contenuto”

“Ancora una volta” prosegue Cuchel “nonostante la diversità di ruoli rispetto al Ministero di riferimento sia stata spesso puntualizzata da parte dell’Agenzia delle Entrale, nel momento in cui emergono i difetti di una norma scritta in modo frettoloso, sembra che solo ad essa sia demandato il compito di interpretare o modificare la Legge”.

ANC – Comunicazione

Comunicato Stampa ANC 18.05.2017 – Chiarimenti fuori tempo

 

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dall’ANC.

Eutekne 19.05.2017 – Obbligo F24 telematici

FiscoPiù 19.05.2017 – Obbligo F24 telematici

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 17.05.2017 – RICONOSCIUTO ALL’ANC ACCREDITAMENTO PER FORMAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO

   COMUNICATO STAMPA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONSULENTI LAVORO

RICONOSCIUTO ALL’ANC L’ACCREDITAMENTO

Roma, 17 maggio 2017

L’Associazione Nazionale Commercialisti, a seguito del parere vincolante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viste le ordinanze del Tar Lazio n. 4963/2016 e del Consiglio di Stato n. 5621/2016, avendo altresì dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro, ha ottenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro l’autorizzazione a svolgere attività formativa accreditata ai fini della formazione continua dei consulenti del lavoro, come da delibera del 26 aprile scorso, notificata all’Associazione in data 11 maggio 2017.

 “Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – afferma il Presidente dell’ANC Marco Cuchel – tenuto conto che la nostra Associazione da sempre è impegnata sul fronte della formazione professionale, con l’organizzazione e la promozione di eventi formativi su tutto il territorio.”.

“L’autorizzazione deliberata dal Consiglio Nazionale – prosegue Cuchel – è sicuramente importante per l’ANC che ha potuto dare prova di avere le carte in regola per svolgere attività formativa non esclusivamente nei confronti dei colleghi commercialisti ma anche a favore degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, vedendosi così riconosciute le proprie competenze.”.

ANC – Comunicazione

Comunicato Stampa ANC 17.05.2017 – Accreditamento per formazione consulenti lavoro

RASSEGNA STAMPA -Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dall’ANC.

Ansa Professioni 17.05.2017 – Accreditamento formazione consulenti lavoro

Ragionieri&Previdenza 17.05.2017- Accreditamento formazione consulenti lavoro

IlSole24Ore 18.05.2017 – Accreditamento formazione consulenti lavoro

Italia Oggi 18.05.2017 – Accreditamento formazione consulenti lavoro

FiscoPiù 18.05.2017 – Accreditamento formazione consulenti lavoro

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ANC-CONFIMI INDUSTRIA 15.05.2017

Comunicato congiunto

ANC – CONFIMI INDUSTRIA

ACQUISTI DI FINE ANNO:

L’ARTICOLO 2 DELLA “MANOVRINA” SCIPPA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

Denunciata alla UE la violazione del principio di neutralità

Mentre nel mondo gli Stati tagliano le tasse per rendere competitive le proprie imprese ed attrarre i capitali stranieri, in Italia gli operatori indigeni (per oltre il 90% PMI, che piaccia o meno) non solo non vengono apprezzati per il ruolo fondamentale che svolgono per l’economia del Paese, ma vengono addirittura “scippati” di diritti fondamentali e, in nome della semplificazione, vengono soffocati da adempimenti e cambiamenti continui e spesso inutili. Tolte le agevolazioni di Industria 4.0 (che richiedono considerazioni a parte) ed il taglio di 3 punti dell’aliquota Ires il cui beneficio si concretizza comunque per più del 50% a vantaggio dello 0,64% delle società con più di 50 milioni di euro di ricavi (dati MEF gennaio 2017 su redditi 2014), la manovra 2017, dopo i correttivi introdotti dalla “manovrina”, è definitivamente da bocciare, sicuramente dal lato degli adempimenti divenuti insopportabili per le micro, piccole e medie imprese e per chi le assiste.

Detrazione fatture di fine anno e denuncia alla Commissione UE

 “Capiamo le difficoltà del Governo a far quadrare i conti (le vive ogni giorno anche ogni singolo imprenditore) e conosciamo anche le pressioni comunitarie al riguardo”, sostiene Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria, “ma le misure introdotte con i primi tre articoli del D.L. 50/2017 (split payment, compensazioni e detrazione Iva) sono inaccettabili”. Ancora una volta siamo costretti ad osservare come non si tratti di misure volte al contrasto dell’evasione reale (quella con il c.d. “consenso”), quanto a garantire migliori equilibri finanziari alla Pubblica Amministrazione; il tutto togliendo i flussi necessari agli equilibri degli operatori attraverso complicazioni a destra e a manca che rendono il sistema Italia indubbiamente uno dei meno competitivi non solo per tassazione elevata ma soprattutto per la burocrazia. Complicazioni che ora arrivano addirittura a coinvolgere diritti fondamentali su cui si basa l’IVA, quale quello della detrazione dell’imposta subita sugli acquisti. L’articolo 2 del decreto renderà infatti oltremodo difficoltoso l’esercizio della detrazione dell’Iva per gli acquisti di fine anno. “Abbiamo fondate ragioni di ritenere” prosegue Agnelli “che l’intervento sulla contrazione dei tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione non sia tanto mirato a ridurre il VAT gap (come vorrebbe far credere la relazione ministeriale) quanto a generare un indebito arricchimento a favore delle casse erariali. Quando un diritto lo si mantiene sulla carta, ma lo si rende estremamente difficile da praticare, è come se venisse eliminato ed al riguardo è grave che dall’Agenzia delle Entrate (audizione 4/5/2017 pag. 12) si demonizzi tale aspetto precisando che eventuali decadenze del diritto alla detrazione per emissione non tempestiva della fattura (ma il discorso è uguale per quelle che arriveranno “in ritardo” oltre il 31/12) “potranno comunque essere sanate mediante il diritto alla detrazione dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 60 ultimo comma del D.P.R. 633/72”.

 “Si tratta di uno scippo con destrezza”, prosegue Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione nazionale Commercialisti, “tecnicamente giustificato attraverso la manipolazione di importanti insegnamenti giurisprudenziali comunitari (caso Ecotrade) che però hanno ben altri fini”. Considerata la gravità della situazione ANC e Confimi Industria si sono trovate concordi, quindi, sull’urgenza di presentare una argomentata denuncia alla Commissione Europea (la missiva è stata inviata il 12 maggio 2017) nella quale sono stati illustrati ed esemplificati i numerosi profili di contrasto dell’art. 2 del D.L. 50 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa la disciplina Iva. Gli esempi a sostegno della violazione in particolare del principio di effettività e di equivalenza non mancano ma ci si augura, ovviamente, che il Parlamento svolga al meglio il proprio compito ed intervenga durante i lavori di conversione del decreto riportando equilibrio sulla vicenda.

Con la riduzione delle soglie per il visto conformità i costi aumentano

 Anche se la Corte di Giustizia (Causa C-211/16) ha recentemente avvallato, anche ai fini Iva, la legittimità del plafond generale di 700 mila euro, prosegue Cuchel, “la riduzione da € 15.000 a € 5.000 della soglia per l’apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni orizzontali renderà troppo oneroso per tutti (professionisti e conseguentemente imprese) la gestione del recupero dei crediti fiscali, anche Iva. Stupisce peraltro come a distanza di pochi mesi questa novità si ponga in senso opposto a quello che invece ha elevato a € 30.000 la soglia ai fini dei rimborsi Iva (D.L. 193/2016). Va da sé che se non ci sarà un auspicabile ripensamento, il Governo dovrebbe quantomeno valutare di rimborsare ai contribuenti virtuosi gli oneri del visto al pari di quanto, suo malgrado, si troverà costretto a fare per il costo delle fideiussioni dei rimborsi Iva se vorrà chiudere la procedura d’infrazione comunitaria n. 2013/4080. ANC e Confimi Industria vigileranno, ovviamente, anche su questo aspetto.

 Lo spesometro deve tornare annuale

 L’esempio 1 della denuncia formulata da ANC e Confimi Industria, osserva Agnelli, “dimostra come l’Amministrazione finanziaria dovrebbe riportare a naturale scadenza annuale la periodicità dello spesometro”. Non solo gli incroci delle fatture trasmesse dai fornitori non potranno essere incrociate trimestralmente con quelle trasmesse dai loro clienti, ma ciò non potrà funzionare nemmeno con riferimento al medesimo anno; è necessario, pertanto, ricalibrare le ambizioni in una logica di incrocio almeno biennale. Diversamente, si concretizzerà il rischio di fare emergere una quantità talmente smisurata di anomalie (naturalmente assorbite in periodi successivi) la cui gestione paralizzerà l’attività di tutti: Amministrazione finanziaria ma, soprattutto, Professionisti e Contribuenti che sono già eccessivamente oberati di adempimenti. Tanto vale, quindi, ritornare alla periodicità annuale senza ostinarsi, quindi, su un’inutile raccolta trimestrale che comporta eccessivi oneri gestioni ed organizzativi per imprese e professionisti. Siamo di fronte ad un fisco “bulimico” che rischia di far chiudere tutte le micro e piccole imprese. Probabilmente, chiosa Agnelli, “non è solo colpa della crisi se anche le recenti statistiche 2016 sull’osservatorio della partite Iva del MEF, per il secondo anno consecutivo, rilevano una riduzione di oltre dieci punti percentuali nell’apertura delle partite Iva; dato che paradossalmente risulta pure “ammorbidito” dall’apertura di migliaia di micro posizioni individuali da parte di ex lavoratori di imprese fallite o chiuse per effetto della crisi”.

Imprese in semplificata travolte dalle complicazioni

Infine, conclude Cuchel, “la vicenda dell’art. 2 dovrebbe convincere anche i (pochi) sostenitori della nuova contabilità semplificata di cassa delle imprese minori che la riscrittura dal 2017 dell’articolo 66 del TUIR sulla determinazione del reddito dei semplificati è stato, in termini di complicazioni, un errore imperdonabile”. Basti infatti osservare come solo dopo 21 giorni di vita il § 6.5 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 aprile 2017 sia praticamente da buttare giacché la stessa Agenzia (nella persona del proprio direttore) nell’audizione del 4 maggio ha già revocato sé affrettandosi a precisare come con le novità introdotte dal D.L. 50/2017 in materia di detrazione “peraltro, si crea una maggiore coerenza anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ciò in chiave correttiva rispetto ai margini di discrezionalità nell’imputazione dei costi, derivanti dall’adozione del metodo di contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973”.  Sfilato qualsiasi margine operativo, quindi, anche a chi (la gran parte per non dire la totalità) aveva valutato di adottare la “via di fuga” semplificatrice basata sulla “presunzione” registrato uguale incassato/pagato. La mancanza potrebbe essere del tutto casuale ma, per valutare l’effettivo appeal del regime di cassa  redditi, sarebbe stato interessante conoscere il numero di quelli che nel 2015 hanno adottato o mantenuto il regime del cash accounting Iva. Il 2015, infatti, era il primo anno in cui i contribuenti potevano revocare le scelte fatte nel 2012. Il dato, però, non è stato diffuso. A differenza di quelle relative ai tre anni precedenti le statistiche sui dati delle dichiarazioni Iva del 2015 rilasciate dal MEF lo scorso 9 maggio non riportano, purtroppo, tale informazione.

Roma, 15 maggio 2017

Ufficio comunicazione ANC

Ufficio stampa Confimi Industria

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO Comunicato ANC-CONFIMI denuncia UE detrazione-Iva

DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTATA DA ANC E CONFIMI INDUSTRIA 2017-05-12-denucia-violazione Direttiva2006112CE-art-2-DL-50-2017

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti il comunicato stampa congiunto ANC – CONFIMI INDUSTRIA

Ansa Professioni 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

IlSole24Ore 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

Italia Oggi 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

FiscoPiù 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 05.05.2017 – COMPENSAZIONI, GRAVI ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE AGENZIA ENTRATE

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI E NUOVO LIMITE PER VISTO CONFORMITA’

GRAVI ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Roma, 5 maggio 2017

Sulle novità introdotte con il D.L.  n.50/2017 in materia di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari, ieri l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione  n. 57/E e conseguente comunicato stampa, ha inteso fornire chiarimenti con particolare riferimento alla decorrenza delle nuove norme, che introducono per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro l’obbligo del visto di conformità.

Ciò che i professionisti riscontrano è che purtroppo le parole di chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria sono smentite dal funzionamento del sistema telematico della stessa Agenzia che presenta evidentemente delle anomalie.

Nella sua nota l’Agenzia delle Entrate, infatti, afferma che l’applicazione del nuovo limite delle compensazioni interessa le dichiarazioni presentate successivamente alla data del 24 aprile 2017 e che, pertanto, per i crediti derivanti da dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile, prive del visto di conformità, restano applicabili le regole precedenti, in forza delle quali le deleghe di pagamento riferite a tali crediti non possono essere scartate.

Purtroppo diversi sono invece i casi in cui deleghe di pagamento che utilizzano in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro e comunque inferiori a 15mila euro, derivanti da dichiarazione presentate entro il 23 aprile, vengono scartate dal servizio telematico Entratel per mancanza del visto di conformità.

E’ evidente che la procedura telematica sta funzionando in modo difforme rispetto a quanto stabilisce la norma, con grave danno per i cittadini contribuenti e per i professionisti intermediari, costretti, ancora una volta, a fare i conti con ritardi e inefficienze.

All’Amministrazione Finanziaria le scriventi Associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiedono di intervenire con estrema tempestività per assicurare il corretto e regolare funzionamento delle procedure informatiche che interessano le compensazioni.

Vincenzo De Maggio  

Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti

 Andrea Ferrari

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

 Amedeo Sacrestano

Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

 Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

 Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti

Comunicato Stampa Congiunto 05.05.2017 – Compensazione crediti tributari

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli della rassegna riguardanti il comunicato congiunto delle Associazioni del coordinamento.

Ansa Professioni 05.05.2017 – Compensazioni

IlSole24Ore 06.05.2017 – Compensazioni

Italia Oggi 06.05.2017 – Compensazioni

FiscoPiù 08.05.2017 – Compensazioni