COMUNICATO STAMPA

 ABUSIVISMO ATTIVITA’ CONSULENZA LAVORO

 Roma, 30 giugno 2017

La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. VI Penale, 21 giugno 2017, n. 30827) riconosce l’inconfutabile principio della natura abusiva dell’attività di consulenza del lavoro svolta da soggetti privi dei requisiti professionali prescritti dalla legge 12/1979. La Corte, infatti, riconosce come colpevole un soggetto che, pur cancellandosi dall’Ordine dei Commercialisti, negli anni ha continuato a svolgere, senza averne titolo,  competenze professionali riservate agli iscritti in albi.

Il Parere formulato dal Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla sentenza in parola (Parere n. 5 del 23.06.2017) è sconcertante e – sostiene Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – il tentativo di stravolgere il senso di una sentenza, il cui reale valore sul piano della lotta all’abusivismo dovrebbe essere condiviso da tutte le professioni ordinistiche, non è accettabile e non può passare sotto silenzio.

Sostenere, come si evince dal Parere della Fondazione Consulenti del Lavoro, che la sentenza della Corte di Cassazione, di fatto, riconosce il diritto all’esercizio degli adempimenti in materia di lavoro solo agli iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro è con tutta evidenza un’affermazione di parte e fuorviante rispetto ai contenuti della norma e della stessa sentenza.

I commercialisti da sempre svolgono, ancor prima dell’introduzione della specifica normativa, l’attività di consulenza in materia di lavoro e con la legge 12/1979 sono riconosciuti, a pieno titolo, tra i soggetti abilitati. Conseguentemente – spiega Cuchel – è a dir poco fantasiosa anche la tesi secondo la quale i consulenti sarebbero i soggetti abilitati mentre gli altri professionisti che la normativa contempla, e tra questi i commercialisti, sarebbero solo soggetti autorizzati.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro evidentemente conosce molto bene i contenuti della legge 12/1979 in forza della quale professionisti quali commercialisti ed avvocati, al pari degli stessi consulenti del lavoro, possono svolgere tutte le attività professionali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. E’ quindi legittimo chiedersi come sia possibile continuare ad avere interpretazioni molto parziali o addirittura prive di fondamento.

Per l’ANC questo caso è solo l’ultimo esempio, in ordine di tempo, di un atteggiamento che, inspiegabilmente, in generale mira a disconoscere il ruolo dei commercialisti in materia di lavoro, con grave penalizzazione di una categoria che nel nostro Paese, giova ricordare, conta oltre 118 mila professionisti e di questi circa 30 mila esercitano regolarmente l’attività professionale di consulenza in ambito di lavoro.

L’ANC – conclude Cuchel – non si stancherà mai di denunciare ogni tentativo di strumentalizzare una norma che, per quanto riguarda l’attività di consulenza lavoro, stabilisce con estrema chiarezza ruoli e competenze. Perché se è vero che può qualificarsi Consulente del Lavoro solo chi è iscritto al relativo ordine professionale, è altrettanto vero che l’esercizio della consulenza in materia di lavoro non è esclusiva dei Consulenti del Lavoro ma compete anche agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ANC – Comunicazione

Comunicato stampa ANC 30.06.2017_Consulenza lavoro

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dall’ANC.

IlSole24Ore 01.07.2017 – Consulenza lavoro

Italia Oggi 01.07.2017 – Consulenza lavoro

FiscoPiù 03.07.2017 – Consulenza lavoro

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