Istituzione elenco revisori degli Enti Locali grande l’incertezza sul nuovo regolamento.

Roma, 11 luglio 2012

L ’ Associazione    Nazionale    Commercialisti    intende    richiamare    l’attenzione    sulla    grave incertezza che caratterizza l’applicazione del Regolamento recante, ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23, l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Mancano solo pochi giorni al 15 luglio, termine fissato dal Ministero dell’Interno per effettuare l’iscrizione on line al neo costituito elenco dei revisori degli enti locali, eppure per quanto riguarda i requisiti in base ai quali i professionisti possono accedere all’iscrizione la situazione è tutt’altro che chiara.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa n. 28 del 30 marzo 2012, precisava che per l’iscrizione nel richiamato elenco, quale prima applicazione, l’aspirante revisore doveva aver conseguito nel triennio 2009 – 2011 almeno 15 CFP nelle seguenti macro aree: C2 “Revisione aziendale e controllo legale dei conti”; C7 “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”; D1 “Diritto Amministrativo”; D7 “Diritto Tributario”. Inoltre si precisava “possono essere inclusi i CFP maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine ed i CFP riconosciuti dall’Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FCP dell’Ordine”.

A pochissimi giorni dal termine per la presentazione della domanda on line, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’informativa n. 59/2012 del 10 luglio 2012 rettifica quanto riportato nella richiamata informativa n. 28/2012 e precisa che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha reso noto di non condividere la circolare informativa n. 28/2012 nella parte in cui si prevede che “possono essere inclusi i CFP maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine ed i CFP riconosciuti dall’Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FCP dell’ Ordine”.

Tali eventi, quindi, non possono essere considerati ai fini del numero dei crediti formativi che i professionisti devono aver maturato per poter fare richiesta di iscrizione nell’elenco. Inoltre nella citata informativa n. 59/2012 si precisa che i crediti dichiarati dall’iscritto “devono essere stati riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali”.

Le disposizioni del Regolamento destano non poche perplessità, anche in virtù del fatto che regole che sono state decise oggi, di fatto, obbligano il professionista ad aver conseguito ieri i crediti formativi specifici. Si tratta di misure palesemente discriminatorie nei confronti di quanti, pur avendo le necessarie competenze, non possono essere inseriti nell’elenco per la mancanza di crediti formativi non contemplati prima in alcun modo, e che ora sono prescritti con valenza retroattiva.

Per effetto di queste disposizioni, infatti, nell’elenco istituito potranno essere iscritti unicamente quei commercialisti che negli anni 2009, 2010 e 2011 hanno ottenuto crediti nelle macro aree C2, C7, D1 e D7 con specifica attinenza alla contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali.

Per l’Associazione Nazionale Commercialisti, che ha aderito al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il provvedimento ministeriale in parola, che vede tra i ricorrenti Associazioni di categoria, Ordini territoriali e singoli professionisti, le disposizioni del Regolamento riguardanti il possesso dei requisiti atti all’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali presentano vizi di illegittimità che sostanzialmente precludono o comunque rendono particolarmente gravoso l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore negli enti locali.

A parere dell’ANC è opportuno che, per il primo anno di applicazione delle disposizioni ministeriali, sia fatta valere la regola dei crediti acquisiti nelle macro aree richiamate seppur non specificatamente riferiti alla contabilità e finanza degli enti locali, e che sia altresì disposto un adeguato slittamento del termine del 15 luglio per la presentazione della domanda di iscrizione on line.

Eros Ceccherini                                                                                                         Marco Cuchel
Consigliere ANC – Delegato “Polo Scientifico”                                                           Presidente ANC