CS ANC 26.01.2023 | EQUO COMPENSO: BENE L’APPROVAZIONE MA OCCORRONO MODIFICHE 

COMUNICATO STAMPA

EQUO COMPENSO: BENE L’APPROVAZIONE MA OCCORRONO MODIFICHE 

 Roma, 26 gennaio 2023

“L’approvazione ieri da parte della Camera del disegno di legge sull’equo compenso, dopo il lungo iter che si era interrotto con la fine della scorsa legislatura, rappresenta sicuramente un risultato importante e atteso, che da molto tempo la stessa Associazione Nazionale Commercialisti sollecitava nell’interesse della categoria”.

Queste le parole del Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel all’indomani del via libera dato dalla Camera al provvedimento. “Ora” prosegue  il Presidente Cuchel “ci aspettiamo che il provvedimento superi senza ostacoli l’esame del Senato. Subito dopo, però, come già in più occasioni evidenziato, sarà necessario intervenire con delle modifiche per migliorare la norma, così da assicurarne la piena efficacia nell’applicazione”.

Per il Presidente ANC tra i punti che dovranno essere oggetto di modifica c’è sicuramente il sistema sanzionatorio: se quello in capo al committente è stato infatti adeguatamente contemplato (art 3), appare invece paradossale che lo stesso sia stato previsto anche in capo al professionista (art. 5), che nei rapporti contrattuali è evidentemente la parte debole, alla quale occorre assicurare tutela. Perplessità permangono anche sul ruolo attribuito agli stessi ordini nell’ambito delle azioni di classe (art. 9) e sul ruolo di controparte nella stesura delle convenzioni regolatorie (art 6), che per natura spetterebbe alle parti sociali e pertanto alle associazioni di categoria.

“Inoltre” evidenzia Cuchel “in un rovesciamento di prospettiva, la misura esclude i professionisti che hanno rapporti con una committenza al di sotto dei parametri indicati, ancora troppo lontani dall’effettiva quota di mercato del singolo professionista medio, soprattutto se è giovane e quindi meritorio di maggiore attenzione e tutela”.

È pertanto auspicio dell’ANC che, rispetto alle criticità riscontrate, la norma possa essere sottoposta a modifiche, anche per quanto riguarda il riferimento al DM 140/2012 che stabilisce i parametri di conformità dei compensi, ciò sia affinché tali parametri siano adeguatamente aggiornati nei valori, sia per la necessità di dover ampliare la sfera delle competenze e delle attività professionali alle quali gli stessi parametri fanno riferimento.

ANC Comunicazione

CS 26 01 2023 Equo compenso

CS ANC 23.01.2023 | GESTORI DELLA CRISI: DAL MINISTERO TROPPI PALETTI PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO

 COMUNICATO STAMPA

 GESTORI DELLA CRISI: DAL MINISTERO TROPPI PALETTI PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO

Roma, 23 gennaio 2023

Il contenuto della nota chiarificatrice emanata lo scorso 19 gennaio dal Ministero della Giustizia, contenente i requisiti di iscrizione All’albo dei gestori incaricati dall’autorità giudiziaria per le funzioni di gestione e controllo delle procedure di cui all’art. 356 del DL n. 14 del 12/01/2019, sorprende tutti e suscita più di una perplessità.

Gli ordini sono esclusi dalla formazione per il primo popolamento dell’Albo se non convenzionati con università pubbliche o private, in linea con quanto previsto dall’ormai decennale norma sulla formazione in materia di sovraindebitamento.  “Dopo tanti rinvii rispetto al 2019, anno della sua emanazione, ora che il codice è entrato in vigore” dichiara il Presidente Cuchel “sarebbe stato opportuno da parte del Ministero, in vista della partenza ad aprile 2023 dell’Albo, rivedere questa norma per mettere i colleghi non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 356 del CCII, nelle condizioni di potersi formare in tempi ragionevoli

Anche l’obbligo di tirocinio semestrale, previsto per la stessa platea di soggetti, costituisce un pesante ostacolo, che si aggiunge all’obbligo formativo delle 40 ore “Il Ministero, con un’alchimia davvero interessante” sostiene Eros Ceccherini del comitato scientifico ANC e docente nella materia “precisa che l’art. 356, comma 2 del CCII richiama la lett. C) dell’art. 4, comma 5 del D.M. n. 202/2014, ma non richiama il comma 6 del medesimo decreto e quindi ritiene che sia obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimati a iscriversi all’albo, ivi compresi … dottori commercialisti ed esperti contabili

“Da ultimo” riprende Cuchel “vi è la stortura costituita dall’intervallo di tempo indicato per la ricezione di incarichi in almeno due procedure come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Gli ultimi quattro anni citati nella norma fanno riferimento al periodo 2015-2019, tenendo fuori più di tre anni (quelli di dilazione dell’entrata in vigore effettiva), durante i quali soprattutto i colleghi più giovani potrebbero aver maturato il requisito richiesto. Sarebbe sufficiente, propone Cuchel, dilatare il periodo fino all’entrata in vigore del codice (luglio 2022)”

“Questa vicenda” conclude Cuchel “appare davvero inverosimile. È stato accumulato un ritardo di due anni rispetto alla prefissata entrata in vigore del codice, e di tale ritardo ne faranno le spese tanti colleghi impossibilitati ad accedere in tempi congrui all’Albo o a presentare il requisito degli incarichi ricevuti negli ultimi anni. Inoltre, il danno non è solo a carico di colleghi che con dedizione e spirito di servizio operano nel mondo del diritto concorsuale, ma anche della stessa amministrazione giudiziaria, che sarà privata di risorse preziose per una gestione competente ed efficiente delle procedure previste dal codice della crisi” 

ANC Comunicazione

CS_Requisiti_CI_23.01.2023

Comunicato ANC-CONFIMI INDUSTRIA 18.01.2023 | Semplificazioni semplici cercasi

ANC – CONFIMI INDUSTRIA

 Nota congiunta

SEMPLIFICAZIONI SEMPLICI CERCASI

Presentate al Viceministro Leo 15 proposte per adempimenti un po’ più gestibili

 

Roma, 18/01/2023. Dalla rivisitazione dei termini di alcuni adempimenti Iva alla creazione di un cassetto unico delle agevolazioni d’impresa, per non dimenticare l’attuazione del baratto finanziario. Sono 15 le proposte presentate da ANC e Confimi Industria al Viceministro Maurizio Leo in occasione di “2023 Un’agenda possibile per i Professionisti e le Imprese”; proposte che le due associazioni chiedono di tenere in considerazione – con una certa urgenza – a prescindere da una più organica riforma fiscale. Riforma che difficilmente si occuperà di apparenti micro questioni che, per chi opera sul campo, sono macro criticità quotidiane.

Il nodo precompilate Iva. Non ti interessano, te le do lo stesso (giuste o sbagliate poco importa, sono bozze sperimentali, ndr). E’ questo il senso del provvedimento del 12 gennaio con cui l’Agenzia delle entrate ha stabilito che il prossimo 10 febbraio le bozze delle dichiarazioni Iva saranno rese comunque disponibili per quasi tutti i soggetti trimestrali ovvero anche per coloro che, nel corso del 2022, tutt’altra priorità hanno avuto che quella di integrare e validare quanto elaborato dall’Agenzia. Che l’interesse degli operatori per queste precompilate fosse prossimo allo zero lo sapevamo già, sostiene Marco Cuchel, presidente di ANC che ricorda come da un sondaggio ANC-Confimi di maggio 2022 (nota congiunta del 31/5/2022) fosse contestualmente emerso come solo il 2% del campione ritenesse utili le precompilate e, dall’altra, l’87% considerasse problematiche le nuove scadenze (esterometro) imposte da luglio anche a tal fine. Il cambio di rotta conferma – al momento – l’insuccesso dell’iniziativa. Iniziativa, prosegue Cuchel, che abbiamo capito andrà avanti a prescindere anche perché rientra fra le misure del PNRR e in tal senso si muovono anche le proposte di modifica della direttiva Iva della commissione UE. Quello che abbiamo chiesto al Viceministro Leo e di risolvere quantomeno tante micro questioni che – soprattutto negli adempimenti quotidiani Iva ed esterometro – creano inutile ansia a fronte di tempistiche ingestibili.

Le principali richieste. Eliminare una serie di paradossi come quelli che obbligherebbe (il condizionale è d’obbligo perché riescono a gestirlo in pochi) il forfetario fino a 85.000 (caso 1 in allegato) che effettua acquisti in reverse charge a versare l’Iva entro il 16 del mese successivo anziché occuparsene trimestralmente come tutti gli altri operatori con volume d’affari fino a 500/800.000 euro. Eliminare eccezione per fatture acquisto di fine anno arrivate a gennaio (caso 4). (Riconoscere (caso 2) l’autofatturazione differita (anziché entro 12 miseri gg) degli acquisti interni di beni da fornitori extraUE tramite piattaforme e quindi con pagamento anticipato e riconoscere, in termini più generali (caso 8) che l’invio tardivo dei flussi XML esterometro non rappresentano anche sintomo di violazione Iva (art.6) laddove l’operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione Iva di riferimento ovvero – per chi intende fruire delle precompilate art. 4 d.Lgs 127/2015 – sia avvenuta entro fine mese successivo trimestre. In questo modo – sulla scia dello Stato del contribuente – si potrebbe ritrovare un punto di equilibrio fra esigenze AdE da una parte e difficoltà operative dall’altra senza compromettere (anzi rafforzando) la compliance.

Il cassetto unico delle agevolazioni d’impresa. L’esperienza recentemente vissuta con gli aiuti Covid-19 e l’autocertificazione TF, sostiene Flavio Lorenzin vicepresidente di Confimi industria con delega a fisco spinge ad un ripensamento generale – nell’interesse tanto della PA quando dei contribuenti – sul modo di gestire le istruttorie, l’erogazione, la fruizione e il monitoraggio dei vari incentivi. Da qui l’idea lanciata durante l’evento di valutare l’ipotesi di creare un portale unico digitale a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte dovranno fare riferimento per istruttorie – e così gli operatori – delle singole misure (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, sgravi, detassazioni, ecc.) anche ai fini aggiornamento (ove necessario) del Registro Nazionale Aiuti e l’informativa sulla trasparenza ex art. 1 co.125 ss L. 124/2017. Null’altro potrà/dovrà essere gestito dagli interessati attraverso modalità diverse (stop quindi il quadro RU e RS dal modello redditi; stop istanze e/o autocertificazioni inviate in mille modi diversi).

Fra le varie sollecitazioni, infine, quella per i decreti attuativi del baratto finanziario su scala nazionale.

ANC Comunicazione

Ufficio stampa Confimi Industria

2023-01-18-ANC-CONFIMI – semplificazioni semplici cercasi CS

 

CS ANC 06.12.2022 |  INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI

COMUNICATO STAMPA

 INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI

DALL’INPS URGE CHIAREZZA PER L’EROGAZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO   

Roma, 6 dicembre 2022

Con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022 l’Inps ha reso note le modalità di determinazione della retribuzione imponibile al fine dell’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, convertito nella L. 175/2022, per i lavoratori dipendenti.

L’istituto previdenziale precisa che nel caso in cui il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro lo stesso dovrà presentare la dichiarazione che la norma prevede al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità, precisando altresì che l’indennità nella misura di euro 150,00 spetta una sola volta e che la verifica della retribuzione imponibile, il cui ammontare, come stabilito dalla la norma, non può superare l’importo di euro 1.538,00, dovrà essere effettuata in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Di fatto l’Inps con l’interpretazione fornita con il suo messaggio 4159 determina le condizioni per una potenziale disparità di trattamento, che evidentemente non può attribuirsi alla volontà del legislatore, tra i lavoratori dipendenti  che percepiscono un reddito derivante da un unico rapporto di lavoro full-time – la cui retribuzione imponibile può eccedere la soglia fissata dalla norma, e i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro, le cui retribuzioni imponibili singolarmente sono nel limite della soglia stabilita mentre se considerate nel loro ammontare complessivo producono un imponibile eccedente il limite di 1.538,00 euro.

Questa condizione rischia di far sì che il beneficio previsto dalla norma finisca per dare luogo a successivi inevitabili recuperi oltre che ad ingolfare l’attività degli studi dei professionisti dediti all’elaborazione dei cedolini paga e dei relativi adempimenti. Si ritiene pertanto necessario che l’Inps provveda con urgenza a fare chiarezza sulle condizioni riguardanti l’erogazione del bonus da parte dei datori di lavoro interessati.

 ANC Comunicazione

CS 06.12.2022 Bonus lavoratori dipendenti

CS ANC 05.12.2022 | FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE, NECESSARIA LA CONFERMA DELL’ESONERO PER IL 2023

COMUNICATO STAMPA
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE
NECESSARIA LA CONFERMA DELL’ESONERO PER IL 2023

Roma, 5 dicembre 2022

Dal 1° gennaio 2023 scatta anche per le prestazioni sanitarie l’obbligo della fatturazione elettronica dopo che il Decreto Fisco-lavoro 2022 in sede di conversione in legge (L. 215/2021) ha prorogato per l’anno 2022 l’esonero per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini delle dichiarazioni dei redditi.
L’esclusione delle professioni sanitarie dall’obbligo di emettere fattura elettronica era stata introdotta nel 2018 per gli anni di imposta 2019/2020/2021 a seguito delle criticità evidenziate dal Garante della Protezione dei dati personali in merito alla comunicazione dei dati dei cittadini in materia di salute.
“Non ci risulta purtroppo – sottolinea Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – che le criticità sul fronte della gestione dei dati sensibili, che sono state riscontrate a suo tempo e all’origine dell’esonero dalla fatturazione elettronica per medici ed operatori sanitari (criticità che dalla stessa ANC sono state a più riprese denunciate), siano state adeguatamente affrontate e risolte.”.
“Non si ritiene pertanto che ci siano le condizioni – prosegue il Presidente Cuchel – perché la fatturazione elettronica possa essere estesa alle prestazioni sanitarie con garanzia, da parte del sistema, di una gestione dei dati sulla salute dei cittadini in linea con le norme privacy.”.
In ragione di questo, ANC ravvisa l’urgenza di un intervento da parte del Legislatore affinché l’esonero per le prestazioni sanitarie dalla fatturazione elettronica sia confermato anche per l’anno 2023.
ANC Comunicazione

CS 05.12.2022 Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

CS CONGIUNTO 02.12.2022

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

 I SANZIONATI DELL’”APRI E CHIUDI”!

Roma, 02 dicembre 2022

Stop alle esagerazioni.

È ora di ridefinire il perimetro dei compiti di ciascuno, non è più possibile ribaltare sui Commercialisti indagini che solo l’amministrazione finanziaria può svolgere.

Presidente Meloni, perché l’Agenzia delle Entrate non utilizza le informazioni contenute nelle decine di banche dati a sua disposizione? Riteniamo sia giunto il momento di un cambio di passo rispetto al passato, piuttosto che mantenere la linea di condotta  tenuta dai governi precedenti, modernizzando le procedure dell’Agenzia delle Entrate.

Questo richiamo ad un’inversione di tendenza è direttamente legato a quanto emerge da una bozza della legge di stabilità e cioè la norma sulla responsabilità in solido dell’intermediario, in caso di avvii e chiusure di comodo di attività. Se l’intento del Governo è quello di arginare l’evasione fiscale, i Commercialisti sono e saranno sempre in prima linea. Tuttavia, non è corretto ipotizzare delle sanzioni a nostro carico con l’accusa indimostrata di “avallare” comportamenti fraudolenti dei propri clienti.

La sanzione di 3.000 euro prevista nella bozza, a carico del commercialista, presuppone che lo stesso sia consapevole di un intento fraudolento, esimendo l’ente che rilascia la partita iva da qualsiasi controllo preventivo a carico di chi effettivamente richiede l’avvio di attività.

I Commercialisti sono ormai stanchi di essere dei parafulmini.

Associandoci e sostenendo quanto già espresso nel comunicato del 28/11 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordiamo che, come tutti i professionisti, siamo sottoposti alle misure della normativa antiriciclaggio che ci impone i controlli accurati sui nostri clienti e che non è pensabile aggravare ulteriormente l’incredibile mole di adempimenti e scadenze, anche con l’introduzione di nuove inconcepibili sanzioni monitorie.

Le promesse di tutela dei professionisti si scontrano con una diversa realtà che speriamo si possa cambiare con un nuovo approccio alle professioni di vera collaborazione e non di costante ricerca di un soggetto colluso.

Comunicazione ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

CS Congiunto_02.12.2022

CS ANC 01.12.2022 | CRITICITÀ BONUS ENERGIA

COMUNICATO STAMPA

CRITICITÀ BONUS ENERGIA

SCADENZA UTILIZZO E DECADENZA PER MANCATA COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE, I LIMITI DA RIMUOVERE

 Roma, 1° dicembre 2022

Come spesso accade per molte delle misure pensate a sostegno di imprese e famiglie, per fruire di un beneficio la cui entità in molti casi è anche limitata non sono poche le complicazioni con le quali dover fare i conti.

Lo sanno benissimo i professionisti il cui carico di lavoro è particolarmente gravoso in questo periodo dell’anno e per i quali fonte di complicazioni rischia di essere anche la misura del bonus energia.

Il credito di imposta a favore delle cosiddette attività energivore per l’acquisto di energia elettrica attribuisce al contribuente, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva in qualità di fruitore del beneficio fiscale, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione dello stesso, sia in caso di utilizzo del beneficio in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Introdotta per aiutare le imprese ad affrontare l’aumento dei costi energetici, questa misura rischia di generare non poche complicazioni, anche in ragione del fatto che, al di là del procedimento di calcolo non propriamente semplice, la percentuale del credito riconosciuto, se rapportata all’aumento spropositato dei costi dell’energia, sostanzialmente risulta essere esigua.

Occorre inoltre considerare che entro il 16 marzo 2023 i contribuenti beneficiari dovranno trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei crediti maturati nell’anno 2022. Tale comunicazione dovrà avvenire nelle modalità che saranno rese note entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, senza contare che il suo mancato invio comporta la decadenza dal beneficio.

Un limite evidente della misura è costituito dal fatto che i crediti d’imposta maturati hanno una scadenza, infatti quelli relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione, con modello F24, fino al 30 giugno 2023, mentre entro il 31 dicembre 2022, pena decadenza dal beneficio, si devono necessariamente utilizzare in compensazione i crediti che si riferiscono ai primi due trimestri 2022.

Nel ritenere che le criticità rilevate siano in grado di inficiare sostanzialmente la ratio agevolativa del provvedimento, l’Associazione Nazionale Commercialisti chiede che si intervenga tempestivamente, stante l’approssimarsi del 31 dicembre, per eliminare la scadenza attualmente prevista per l’utilizzo dei bonus maturati, chiedendo altresì che l’eventuale mancata presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrata non produca la decadenza del beneficio fiscale ma possa considerarsi errore formale assoggettabile a sanzione.

ANC Comunicazione

CS 01.12.2022 Bonus Energia

 

CS CONGIUNTO 29.11.2022 – PROROGA SCADENZE

COMUNICATO STAMPA

 PROROGA SCADENZE FISCALI

INDISPENSABILE PER L’INADEGUATEZZA E I RITARDI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 Roma, 29 novembre 2022

Purtroppo anche oggi, al limite di una scadenza importante e complessa, l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato rallentamenti e blocchi.

Solitamente non ci interessano le proroghe last-minute, perché vorremmo semplicemente lavorare – per tempo – per i nostri clienti e per il buon andamento dell’amministrazione di questo Paese, senza dover lottare ogni volta con malfunzionamenti di ogni genere. Di certo le proroghe non sono la soluzione al problema, ma solo uno spostamento in avanti, come è avvenuto per lo spostamento al 30/11, termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2021.

Ci sono oggi migliaia di commercialisti bloccati nello svolgimento del proprio lavoro a causa dell’impossibilità di accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate. Ci si chiede allora il senso delle innumerevoli campagne di comunicazione, alle quali abbiamo assistito, sulla titanica impresa dell’amministrazione finanziaria per la completa digitalizzazione e dei processi di trasmissione dei dati. Ma tutto, sempre e inevitabilmente, crolla sempre a pochi giorni dalle scadenze, e le macerie ricoprono le nostre scrivanie.

Siamo andati ben oltre. Non è più un problema di poca riconoscenza da parte della stessa Agenzia delle Entrate ma soprattutto dei legislatori alla nostra funzione quanto mai imprescindibile nell’attuale scenario. Non è più un problema di centinaia di dichiarazioni con migliaia di quadri, righi, sempre più complessi che evidentemente legislatori e Agenzia delle Entrate fanno finta di non vedere. Non sono più un problema le 52 scadenze previste per il 30/11 p.v. come indicate nel sito dell’Agenzia che già rappresenterebbero un valido motivo di disappunto, di frustrazione, di delusione, sentimenti derivanti dal fatto che anche in questo caso constatiamo che la compliance è a senso unico. No. Non è più quello il punto.

Per tali ragioni siamo costretti, nostro malgrado, a chiedere una proroga, perché non ci è permesso di adempiere causa malfunzionamento dello strumento (da giorni). Una proroga quindi che permetta il corretto completamento di tutti gli adempimenti.

Una proroga non perché NOI arriviamo in ritardo o all’ultimo (anzi), una semplice proroga perché in ritardo siete voi: programmi, ambiente, istruzioni e controlli dovrebbero essere perfetti sin dal primo giorno dell’anno fiscale.

Questo è un fatto. Al 28 ancora non erano corretti i controlli.

Comunicazione ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

CS Congiunto 29.11.2022_Proroga

 

CS Congiunto 28.11.2022 – STATO D’EMERGENZA ISOLA D’ISCHIA, AL GOVERNO LA RICHIESTA DI PROROGA PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

  STATO D’EMERGENZA ISOLA D’ISCHIA

AL GOVERNO LA RICHIESTA DI PROROGA PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI 

 Roma, 28 novembre 2022

Le Associazioni Nazionali dei Commercialisti ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC si sono oggi rivolte al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate per rappresentare l’urgenza di dare seguito allo spostamento dei termini di ogni adempimento e versamento fiscale e/o previdenziale per tutte le attività economiche del territorio di Ischia, così come previsto nei casi di calamità.

Le Associazioni, che hanno espresso la loro vicinanza alle popolazioni colpite, hanno altresì evidenziato al Governo la necessità che per i commercialisti dei territori colpiti, che sono oggettivamente impossibilitati ad operare, la proroga dei termini sia disposta per gli adempimenti di tutti i clienti che assistono, compresi quelli che non risiedono nei comuni di Ischia.

I Presidenti delle Associazioni, infine, facendo propria la volontà già espressa dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campania, in coordinamento con il Consiglio Nazionale della Categoria, si sono resi disponibili ad agire per cercare di contribuire, nelle modalità che le autorità riterranno più idonee, ad assicurare un aiuto concreto in questa drammatica circostanza.

Comunicazione ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

CS Congiunto 28.11.2022_Proroga scadenze per emergenza Ischia

Di seguito la missiva indirizzata dalle Associazioni

Lettera Pres Consiglio Ministri e Ministro MEF 28.11.2022